Il TAR del Lazio ha confermato tramite una sentenza quanto già stabilito dal Codice Civile in tema di installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti condominiali: se non é espressamente vietato dal regolamento condominiale, il proprietario di un appartamento di un condominio può installare i pannelli sul tetto senza richiedere autorizzazioni all’assemblea ed anche sulle superfici comuni. Ecco i dettagli.
E’ il TAR del Lazio a ribadire tramite sentenza un diritto espresso dal Codice Civile e spettante al proprietario di un appartamento facente parte di un condominio: se vuole installare impianti di energia rinnovabile, può farlo anche senza richiedere autorizzazioni all’assemblea condominiale ed anche sulle superfici comuni.
A patto che l’intervento non comporti “modificazioni alle parti comuni”, che l’opera non leda il decoro architettonico dell’edificio e nemmeno ne comprometta sicurezza e stabilità e, infine, che il regolamento condominiale non abbia approvato all’unanimità l’impossibilità di un uso simile delle parti comuni del tetto.
Ed il caso in questione, risalente al 2012 e relativo alla richiesta avanzata da parte di un singolo proprietario di appartamento presso un condominio di Cuneo in Piemonte, secondo il TAR del Lazio ha rispettato tutte queste condizioni ed ha quindi il diritto di effettuare l’installazione.
Dalla richiesta in Comune, passando attraverso la domanda di incentivi al GSE, fino al ricorso al TAR: l’evoluzione del caso
Il ricorso al TAR del condomino cuneese é l’ultima di una serie di procedure seguite dal proprietario dell’immobile per installare un impianto rinnovabile misto, fotovoltaico e termico, sul tetto del proprio condominio. Dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Comune, il proprietario si era rivolto al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, per ottenere gli incentivi previsti dal decreto legislativo allora in vigore.
Dapprima il GSE accolse favorevolmente la richiesta ma, in seguito a successive verifiche, giunse a ritenere l’impanto abusivo e, nel 2014, si espresse per far decadere e ritirare gli incentivi assegnati. E’ a questo punto che il condomino si é rivolto al TAR del Lazio, giunto poi alla sentenza a suo favore, la numero 15948, nel 2022.
I motivi addotti dal TAR fanno riferimento all’articolo 1122 bis c.c. aggiunto con la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, e riportano le motivazioni espresse poco sopra. Ed ora, dopo circa 10 anni di confronti e dispute, il proprietario potrà finalmente godersi i suoi pannelli. Meglio tardi che mai, no?