Galeotta la clausola ISTAT. Una clausola utilizzata anche da TIM, che ha creato un vespaio già sul finire del 2022, fra cui un esposto di ADUC.
L’Associazione Utenti e Consumatori APS aveva addirittura sport denuncia all’Antitrust chiedendo la sospensione, in quanto illecite e illegittime, in violazione del Codice del Consumo e delle delibere AGCOM in materia di diritto di recesso. La clausola ISTAT, in pratica, è un meccanismo di indicizzazione dei prezzi in base all’inflazione, quindi variabile, che comporta la rimodulazione automatica del contratto che un utente ha sottoscritto con una compagnia (in questo caso WindTre, ma anche per TIM vale la stessa cosa). Senza che il cliente possa avere voce in capitolo.
La maledetta clausola ISTAT torna (ahinoi) di moda, in quanto WindTre ha confermato una nuova informativa che comporterà altrettante nuove condizioni contrattuali, sia per i clienti consumer sia per quelli business di rete mobile, indistintamente. Le condizioni generali di contratto verranno integrate in pratica unilateralmente, in quanto un utente al massimo può rompere il contratto, se opporsi per nessun motivo al mondo.
L’adeguamento non costituisce una modifica contrattuale. Ma…
“Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale”. Comincia così la nota informativa dell’azienda italiana del gruppo CK Hutchison Holdings operante nel settore delle telecomunicazioni, nata come joint venture paritaria tra i gruppi CK Hutchison Holdings e VimpelCom in seguito alla fusione per incorporazione tra Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G.
“L’adeguamento – prosegue la nota di WindTre – applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto”.
In pratica l’’importo del prezzo mensile del servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro. “WINDTRE – conclude la nota – segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti”. Il prezzo degli abbonamenti potranno variare in base alla variazione dell’indice, pari almeno del 5%. Il tutto, effettivamente, a partire da gennaio 2024.